Art. 2.

      1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza sordomuti.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:

          a) fissare le modalità atte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;

          b) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          c) prevedere l'insegnamento della lingua dei segni italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi;

 

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          d) garantire l'utilizzo dell'interprete della lingua dei segni nelle università;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della lingua dei segni italiana piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.